Riacquisto di azioni: condizioni, proibizione e rilassamento

Sezione 77A (2) Fornisce che una società può riacquistare le proprie azioni, solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) Il riacquisto è autorizzato dallo statuto della società;

(b) è stata approvata una speciale delibera dell'assemblea generale degli azionisti, che autorizza la società a riacquistare le proprie azioni;

(c) L'ammontare del pagamento totale all'acquisto di azioni ordinarie in un anno non deve superare l'aggregato del 25% del capitale azionario versato e le riserve libere della società.

(d) Il rapporto post-riacquisto del debito con capitale proprio e riserve libere non dovrebbe superare 2: 1. Tuttavia il governo centrale può prescrivere un rapporto debito / patrimonio più elevato (più di 2: 1) applicabile a una classe o alcune classi di società;

(e) Solo i condivisi completamente pagati sono qualificati per il riacquisto. Nessuna azione parzialmente liberata può essere riacquistata da un'azienda.

Divieto di riacquisto in determinate circostanze:

Secondo le disposizioni della selezione [77 (B)], nessuna società deve, direttamente o indirettamente, acquistare azioni proprie:

(a) Tramite qualsiasi società controllata o controllata di una società controllata; o

(b) attraverso qualsiasi società di investimento o società di investimento del gruppo; o

(c) in caso di inadempienza in relazione al rimborso di depositi o investimenti, rimborso di obbligazioni o azioni privilegiate o il pagamento di dividendi o il rimborso di un prestito a termine o di un interesse a qualsiasi istituto finanziario o banca; o

(d) Nel caso in cui non abbia rispettato le disposizioni della sezione 159 (Informazioni sul rendimento annuale), sezione 207 (mancata distribuzione dei dividendi entro il termine specificato) e sezione 211 (modulo e contenuto a bilancio e conto profitti e perdite e conformità con Standard contabili).

Ai sensi della sezione 77AA, quando una società acquista le proprie azioni da riserve libere, la società è tenuta a trasferire una somma pari all'importo del valore nominale delle azioni da riacquistare su un conto separato denominato Conto di riserva di rimborso in conto capitale al di fuori di le riserve libere della compagnia.

Rilassamenti nel Buyback:

Il 16 ottobre 2001 il Gabinetto dell'Unione ha approvato una proposta del ministero delle finanze per allentare le norme per il riacquisto di azioni. Un'ordinanza presidenziale è stata promulgata in pochi giorni e il relativo emendamento di legge che consente la procedura liberalizzata per il riacquisto di azioni è stato approvato in entrambe le Camere del Parlamento.

Le disposizioni liberalizzate per i riacquisti di azioni sono ora saldamente inserite nel Companies Act con il Presidente che ha dato il suo assenso all'emendamento Bill nell'ultima settimana di dicembre 2001. L'allentamento delle norme di riacquisto è arrivato attraverso un emendamento alla sezione 77A del the Companies Act, 1956. Questa sezione era stata inserita come una disposizione nella legge attraverso un emendamento nel 1999.

Il governo ha permesso i seguenti rilasci:

1. La moratoria su una nuova emissione di azioni dopo un accordo di riacquisto è stata ridotta a 6 mesi rispetto ai 24 mesi precedenti.

2. Le aziende sono autorizzate a riacquistare fino al 10% delle loro azioni annualmente solo con l'approvazione del consiglio di amministrazione. Ciò significa che in un anno una società sarà autorizzata a riacquistare fino al 10% del capitale azionario e delle riserve libere senza chiedere una speciale delibera degli azionisti.

3. Il riacquisto di azioni con l'approvazione del Consiglio sarà consentito solo una volta in un periodo di 12 mesi. Ciò significa che il processo di acquisto con la sola approvazione del Consiglio sarà autorizzato a ripetersi anno dopo anno.