Quali sono i regolamenti delle acquisizioni di SEBI?

I regolamenti delle acquisizioni di SEBI sono:

La ristrutturazione delle società mediante acquisizione è regolata dal Regolamento SEBI (Acquisizione sostanziale di azioni e acquisizioni) del 1997. Tali regolamenti sono stati formulati in modo tale che il processo di acquisizione e acquisizione avvenga in maniera ben definita e ordinata seguendo l'equità e la trasparenza .

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Nel contesto del presente regolamento, "acquirente" è definito come una persona che acquisisce o accetta, direttamente o indirettamente, azioni o diritti di voto nella società target o acquisisce o accetta di acquisire il "controllo" sulla società target, da solo o con qualsiasi persona che agisce di concerto con l'acquirente.

Il termine "controllo" include il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori o di controllare le decisioni di gestione o di politica esercitabili da qualsiasi persona o persone che agiscono individualmente o di concerto, direttamente o indirettamente, anche in virtù dei loro diritti di azionariato o di gestione o accordi di azionisti o accordi di voto o in qualsiasi altro modo.

Ciò implica che, laddove vi siano due o più persone che detengono il controllo sulla società target, il cessatore di una di tali persone da tale controllo non dovrebbe essere considerato come il controllo della direzione.

Alcune categorie di persone sono obbligate a rivelare la propria partecipazione e / o il controllo in una società quotata a tale società. Tali società, a loro volta, sono tenute a divulgare tali dettagli alle borse valori in cui sono quotate le azioni della società.

In caso di acquisizione del 5% e più diritti azionari o di voto di una società, un acquirente dovrebbe rivelare in ogni momento il totale dei suoi diritti azionari o di voto in quella società alla società e alla borsa valori in cui le azioni del target società sono elencati.

Nessun acquirente da solo o tramite / con le persone che agiscono di concerto con lui dovrebbe acquisire ulteriori azioni o diritti di voto a meno che tale acquirente non faccia un annuncio pubblico per l'acquisto di azioni in conformità con i regolamenti. Come da regolamento, l'offerta pubblica obbligatoria è attivata su:

i) Limite pari o superiore al 15 percento, ma inferiore al 55 percento delle azioni o diritti di voto in una società.

ii) Limite del 55 percento o più ma inferiore al 75 percento delle azioni. Nel caso in cui la società target avesse ottenuto l'elenco delle sue azioni facendo un'offerta al pubblico di almeno il dieci per cento delle dimensioni dell'emissione in termini della clausola pertinente menzionata nelle Regole sui contratti di titoli (Regolamenti) 1957 o in termini di qualsiasi rilassamento concesso dalla stretta applicazione della suddetta regola.

Quindi il limite sarebbe del 90% anziché del 75%. Inoltre, se l'acquisizione (che detiene il 55% in più ma meno del 75%) è desiderosa di consolidare la propria partecipazione pur garantendo che la partecipazione pubblica nella società target non scenda al di sotto del livello minimo consentito nell'accordo di quotazione, può farlo solo facendo un annuncio pubblico in conformità con questi regolamenti.

Indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno acquisizione di azioni o diritti di voto in una società, nessun acquirente dovrebbe acquisire il controllo sulla società target, a meno che tale persona non faccia un annuncio pubblico per acquisire azioni e acquisisca tali azioni in conformità con i regolamenti.

I regolamenti offrono un margine sufficiente per consolidare gli azionisti esistenti e coprono anche lo scenario dell'acquisizione indiretta del controllo. Le richieste di acquisizione sono esaminate dal pannello di acquisizione costituito dal SEBI.